Il Tar della Calabria ha annullato la procedura di gara indetta dal Comune di Sellia Marina per l’assegnazione di una.........
con cessione demaniale marittima a fini turistico-ricreativi, di sponendo la ripetizione integrale della gara per il lotto interessato. La decisione riguarda il lotto D, inizialmente aggiudicato all’imprenditore Marco Celia, ma oggetto di ricorso da parte della società Gem Group, che aveva partecipato alla procedura risultando inizialmente prima classificata. Secondo quanto ricostruito dai giudici amministrativi, nella seduta pubblica del 12 giugno scorso la Commissione giudicatrice aveva aperto le buste contenenti le offerte eco nomiche e formulato la graduatoria complessiva, collocando Gem Group al primo posto. Successivamente, però, accogliendo istanze di autotutela presentate da altri concorrenti, la Commissione aveva deciso di riesaminare le offerte tecniche, modificando i punteggi attribuiti e ribaltando l’esito finale della gara. All’esito della nuova valutazione, Gem Group era scesa al secondo posto con 72 punti, mentre l’aggiudicazione del lotto era andata a Celia con un punteggio di 73,07. Il Tar ha stabilito l’illegittimità della procedura. Il punto centrale della sentenza, infatti, riguarda la violazione del principio di segretezza delle offerte economi che, che deve essere garantita fino alla conclusione della va lutazione tecnica, soprattutto nelle procedure basate sull’organo ai punteggi tecnici, nemmeno in presenza di errori o omissioni. «Le offerte economiche scrivono i giudici del Tar - devono restare segrete fino alla conclusione della fase relativa alla valutazione di quelle tecniche, a presidio della genuinità, della trasparenza e della correttezza delle operazioni valutative (che resterebbero irrimediabilmente compro messe e inquinate da un’anticipata conoscenza del contenuto delle offerte economiche)». I giudici hanno inoltre chiarito che non è possibile “salva e” neppure la prima graduato ria, in quanto in quella fase non erano stati attribuiti tutti i punteggi previsti dal bando di gara, né si può procedere alla rivalutazione delle offerte, non essendo più garantita la segretezza dell’offerta economica. Di conseguenza, l’unica soluzione conforme alla legge è risultata la ripetizione della procedura per il lotto D. Sono state ritenute irrilevanti, ai fi ni della decisione, le contesta zioni sollevate dall’aggiudicatario circa la presunta incompatibilità del progetto presentato da Gem Group con il piano spiaggia comunale.
Nessun commento:
Posta un commento
SELLIARACCONTA ®©2009 Tutti i commenti sono moderati in automatico