giovedì 26 febbraio 2026

Nuovo elenco dei Comuni Montani. Nel catanzarese alcuni comuni vengono eliminati, mentre entrano città sul mare come Reggio Calabria, Paola e altre. Ecco l'elenco completo.



 Secondo la nuova bozza di Dpcm, i Comuni montani saranno 3.715, contro i 4.062 individuati in precedenza come totalmente o......... 

parzialmente montani. Si tratta quindi di 347 enti in meno rispetto alla classificazione precedente.

Dopo 70 anni sono stati modificati i criteri relativi ai Comuni montani. L’attuazione della legge 131/2025 ha sollevato polemiche e generato malumori a tutte le latitudini.

Dopo l’autonomia differenziata, i paesi di montagna. Un’altra legge targata Calderoli fa discutere da Nord a Sud, ma soprattutto a Sud. Sarà anche un intervento legislativo atteso da tempo, visto che la precedente classificazione dei Comuni montani, suggerisce il leghista che guida il ministero per gli Affari regionali, risale al 1952. Ma il rischio è che aumenti ulteriormente il divario tra legislazione e realtà. Guardando all’elenco varato nei giorni scorsi dalla Conferenza Unificata – senza coinvolgere Uncem, sottolinea la stessa organizzazione nazionale che da oltre 60 anni rappresenta gli enti montani – emergono comunque diversi dati: la legge individua 3.715 Comuni, 347 in meno rispetto ai 4.062 precedentemente classificati come totalmente o parzialmente montani; la Calabria è una delle quattro regioni con più Comuni montani (256, a fronte dei 216 precedenti), ma Piemonte e Lombardia da sole rappresentano quasi un terzo dell’intera platea nazionale. Tra i Comuni montani calabresi rientrano anche Reggio Calabria, Cosenza, Paola e molte altre località notoriamente costiere.




Sono considerati montani 3.715 Comuni sulla base del parametro altimetrico e di pendenza.

Con l’approvazione - nella seduta del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2026 e la conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2026 - della delibera motivata di autorizzazione a adottare il DPCM recante la classificazione dei comuni montani, si avvia concretamente il percorso di attuazione delle nuove norme contenute nella legge sulla montagna (legge 131/2025 – Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane).

L’emanazione del DPCM è propedeutica alla maggior parte degli atti successivi che dovranno essere predisposti per l’attuazione delle norme della legge 131/2025.

Nella seduta della Conferenza Unificata del 5 febbraio 2026 è stato anche raggiunto un accordo con le Regioni, le Province e i Comuni sulle modalità di prima applicazione dei criteri per la classificazione dei Comuni montani che apre la strada al riparto annuale del Fondo per lo sviluppo della montagna

Sono montani i comuni che soddisfano i  criteri previsti da almeno una delle seguenti lettere:
a) almeno il 20% della superficie del territorio comunale al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, e  almeno il  25%  della  superficie  del  territorio  comunale  con   pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
b) altitudine media della superficie  del  territorio  comunale pari o superiore a 350 metri sul livello del  mare,  al  netto  delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, e  almeno il 5% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune,  valli  da  pesca, stagni, saline;
c) altitudine media della superficie  del  territorio  comunale pari o superiore a 400 metri sul livello del  mare,  al  netto  delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
d) altitudine massima  pari  o  superiore  a  1.200  metri  sul livello del mare;
e)  i  comuni  con  altitudine  media  della   superficie   del territorio comunale pari o superiore a  300  metri  sul  livello  del mare, al netto delle superfici di  laghi,  lagune,  valli  da  pesca, stagni, saline, appartenenti a province  con  territorio  interamente montano e confinanti  con  Paesi  stranieri,  riconosciute  ai  sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 7  aprile  2014,  n.  56,  o  della normativa regionale vigente alla data  di  entrata  in  vigore  della legge 12 settembre 2025, n. 131.

Nessun commento:

Posta un commento

SELLIARACCONTA ®©2009 Tutti i commenti sono moderati in automatico