martedì 4 agosto 2026

Sellia; Anche il TAR boccia l'ex sindaco. Un atto dovuto e legittimo la dichiarazione di dissesto finanziario del Comune. Botta e risposta da parte dell'ex sindaco (alla guida del comune di Sellia dal 2009 al 2023) e l'attuale sindaco di Sellia in carica dal 2024.

 


Il Tar Catanzaro, con decisione pubblicata oggi ( Ieri ndr), ha respinto, in accoglimento delle eccezioni formulate dall’avvocato Francesco Pitaro, difensore del Comune di Sellia, il ricorso proposto dall’ex Sindaco del Comune di Sellia avverso la............ 

delibera con cui il consiglio comunale ha deliberato il dissesto finanziario. 

I giudici amministrativi hanno ritenuto legittima la decisione del Consiglio comunale adottata sulla base della documentazione contabile dell'ente

Ed invero, il consiglio comunale di Sellia, dopo aver preso atto delle relazioni del revisore del Comune, del responsabile finanziario del comune e del consulente del comune, ha dovuto procedere alla dichiarazione di dissesto ai sensi di quanto previsto dal Testo unico degli enti locali. Nel costituirsi in giudizio il Comune di Sellia, con il patrocinio dell’avvocato Francesco Pitaro, ha rilevato, tra i vari aspetti, che la dichiarazione di dissesto è atto dovuto, che comprende valutazioni tecnico/discrezionali, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge che, nel caso che occupa, sono certificate da atti e determite e relazioni puntuali rilasciati dagli organi preposti e dalla analitica documentazione contabile presente in comune e prodotta dinanzi il Tar. Il TAR Catanzaro, pertanto, ha ritenuto legittima la dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Sellia respingendo il ricorso del ricorrente/ex sindaco del Comune di Sellia.


 A seguire il commento  sulla sentenza da parte dell'ex sindaco alla guida del comune di Sellia  dal 2009 al 2013- e dal 2014 al 2023  dunque per 14 anni escluso dal 09 2013 al 05 2014  (7 mesi di Commissario Prefettizio) il sindaco Giordano è entrata in carica dal 10.6.2024.

"La sentenza del Tar, pubblicata oggi, non accoglie il mio ricorso avverso la decisione del Consiglio Comunale di Sellia di dichiarare il Dissesto Finanziario dell'Ente,  ma aiuta a capire la verità dei fatti. Nella stessa, infatti, si dice che sussistevano i presupposti obiettivi per il dissesto, ma non si ricollegano tali presupposti all'Amministrazione Zicchinella; si fa riferimento, infatti, ad un disavanzo del 107% non imputabile alla mia amministrazione ma avvenuto in esercizi contabili successivi alle mie dimissioni da sindaco".

Pronta la  replica da parte del sindaco di Sellia Giordano che mette in evidenza la  giusta lettura della sentenza del TAR


 Nota dell’amministrazione comunale di Sellia Superiore guidata dal sindaco Sara Giordano

“Leggiamo con stupore le ultime dichiarazioni dell’ex sindaco Davide Zicchinella, il quale, nel tentativo di edulcorare la sonora bocciatura subita al TAR, prova a stravolgere il senso dell’odierna sentenza trasformandola in una presunta “assoluzione” per la sua passata gestione.  Zicchinella sostiene infatti che i giudici non avrebbero ricollegato i presupposti del dissesto alla sua amministrazione. Questa è un’evidente e maldestra mistificazione della realtà. Per capirlo basta leggere la sentenza al punto 3.5, in cui i giudici affrontano proprio il “motivo di ricorso sub B”,  ovvero quello con cui l’ex sindaco chiedeva di certificare la sua estraneità ai fatti”. . 

“Riportiamo testualmente le parole inequivocabili del Tribunale Amministrativo Regionale: “3.5 Passando all’esame del motivo di ricorso sub B), concernente la dedotta estraneità della precedente amministrazione rispetto alle cause che hanno determinato il dissesto finanziario dell’ente, “lo  stesso si appalesa manifestamente inammissibile”. La censura investe, infatti, profili inerenti all’accertamento delle eventuali responsabilità amministrativo-contabili connesse alla gestione dell’ente, materia riservata alla cognizione della Corte dei conti”. Tradotto dal linguaggio giuridico per tutti i cittadini – scrive l’amministrazione Giordano – il TAR non ha affatto stabilito che Zicchinella sia estraneo al dissesto finanziario. Ha semplicemente bocciato la sua richiesta definendola “manifestamente inammissibile”, chiarendo che non spetta al Tribunale Amministrativo, bensì alla Corte dei Conti, accertare le gravi responsabilità amministrativo-contabili di chi ha gestito l’ente in passato.

È inutile, quindi, che l’ex sindaco continui ad arrampicarsi sugli specchi per auto-certificare la correttezza della sua pluriennale attività amministrativa – concludono – La sentenza del TAR non gli riconosce alcun merito, ma lo rimanda semplicemente al giudizio dell’organo contabile competente, mettendo fine a una inutile e pretestuosa polemica politica”.



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