Condannata a 8 mesi di reclusione per offese mirate e ripetute sul più importante dei social network “facebook”
Per il giudice l’imputata era ben consapevole della valenza delle frasi scritte Frasi molto dirette e offensive parole scritte per denigrare senza mai nascondersi anzi sotto ogni scritta metteva ben visibile la propria firma Minacce pesanti e ripetuve tipo: “ Devi pagare lacrime di sangue” parole non certo amichevole o un mi piaci o condividi Mettendole cose private nella piazza virtuale dove ognuno leggeperchè lo scopo alla fine era proprio questo( tutti dovevano leggere tutti dovevano sapere, anzi più erano e meglio era)Ma alla fine bisogna capire che mettere alla gogna la vita privata delle persone sui social è reato sul web gli utenti devono avere ben chiaro che tutto è tracciabiledunque come nel caso specifico ognuno poi deve rispondere delle proprie azioni Mettere sullo stesso piano la capacità di diffusione e di danno all’immagine di un social network a quella di un giornale oppure di una televisione» chiunque faccia uso dei social network, deve sempre pensare che un messaggio offensivo può avere lo stesso peso e le stesse conseguenze penali di un articolo di giornale. L’articolo 595 comma 3 del codice penale recita ........
testualmente: “se l’offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516″.
I social network non possono essere considerati mezzi di informazione e, di conseguenza, chi insulta o discrimina la personalità altrui o ancora l’aspetto e l’ideologia altrui non può invocare a sua discolpa il diritto di cronaca e di critica.
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