Nuovo capitolo nella vicenda dell’appalto triennale per la gestione, manutenzione e smalti mento dei rifiuti degli impianti di depurazione e delle stazioni di ........
sollevamento del Comune di Cropani. Il Consiglio di Stato, con un’ordinanza, ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla società Multiservizi, sospendendo l’efficacia della sentenza con cui il Tar Calabria aveva confermato l’aggiudicazione del servizio alla società Minieri King Elettrica.Una lunga vicenda : la decisione definitiva sull’appello è prevista nell’udienza del 31 marzo
prossimo
Il provvedimento, adottato nella camera di consiglio del 15 gennaio scorso, interviene in attesa della decisione definitiva sull’appello presentato dalla cooperativa, fissata per l’udienza pubblica del 31 marzo prossimo. I giudici hanno ritenuto prevalente, in questa fase, l’interesse pubblico alla continuità del servizio, considerato essenziale, evitando quindi possibili interruzioni nella gestione degli impianti di depurazione. Nel frattempo, il Comune di Cropani aveva già disposto, con una de termina adottata a fine dicembre, la proroga temporanea dell’affidamento alla stessa Multiservizi fino a domani, proprio per garantire la prosecuzione del servizio nelle more del contenzioso. La decisione del Consiglio di Stato arriva dopo la sentenza di primo grado con cui il Tar Calabria, lo scorso dicembre, aveva respinto il ricorso presentato dalla Multiservizi contro l’aggiudicazione dell’appalto alla Minieri King Elettrica. Alla procedura aperta, aggiudicata con il criterio dell’offerta economica mente più vantaggiosa, avevano partecipato tre operatori economici. La Multiservizi, gestore uscente, aveva ottenuto il punteggio più elevato sul piano tecnico, ma era stata superata in graduatoria dalla concorrente grazie all’offerta economica, caratterizzata da un ribasso del 22 per cento, contro il 5 per cento proposto dalla cooperativa ricorrente. Proprio tale ribasso era stato ritenuto eccessivo dalla Multiservizi, che aveva contestato la verifica di anomalia effettuata dalla commissione di gara, sostenendo che l’offerta della società aggiudicataria non tenesse conto di ulteriori costi del personale e delle prestazioni migliorative previste in sede di gara. Il Tar, tuttavia, aveva respinto integralmente le censure, chiamando il principio secondo cui la valutazione di anomalia dell’offerta costituisce espressione della discrezionalità tecnica della stazione appaltante e può essere censurata solo in presenza di evidenti errori o illogicità.
articolo tratto dalla edizione odierna della Gazzetta del Sud

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