Una presunta incompatibilità a carico dell’attuale sindaco perchè era al momento dell’elezione pendente con il suddetto Comune. Questo l'oggetto del ricorso Sostenuto dai ricorrenti “Tale lite è relativa al rimborso delle spese legali sostenute dal Lostumbo per difendersi, in un procedimento penale, dall’imputazione di concorso nei reati di abuso di ufficio e di rifiuto di atti d’ufficio e, dunque, la fattispecie rientra pienamente nella causa di esclusione di incompatibilità prevista dall’art. 63 co. III TUEL, che recita: “l’ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l’esercizio del mandato”. "Lostumbo ha la possibilità di continuare a fare il sindaco per altri 4 anni e mezzo". Ha dichiarato l’avvocato Giuseppe Pitaro con forte soddisfazione alla decisione del Tribunale.
Per il Tribunale di Catanzaro tale ipotesi di incompatibilità non sussiste.
Il giudice scrive:
È evidente che i reati propri sono stati contestati al Lostumbo in quanto egli ha rivestito la carica di pubblico amministratore, in una vicenda strettamente correlata all’attività istituzionale dell’ente (la contestazione, secondo la stessa prospettazione dei ricorrenti, aveva ad oggetto l’adozione di due ordinanze contingibili e urgenti, per l’individuazione di un’area da destinare a isola ecologica e da utilizzare in via d’urgenza per la raccolta dei rifiuti solidi urbani accumulatisi nelle vie comunali, senza garantire un elevato livello di tutela della salute pubblica e dell’ambiente). Ebbene, la contestata lite pendente, avente ad oggetto le spese legali sostenute dal Lostumbo nel procedimento penale, costituisce una conseguenza diretta dell’esercizio del diritto di difesa in quest’ultimo procedimento, in cui l’amministratore, difendendo sé stesso, ha difeso indirettamente anche il prestigio e la libertà di azione dell’amministrazione di cui fa parte.
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